D.U.R.C.
Studio Balzana Spoleto
Lo Studio Balzana ti supporta nella generazione del D.U.R.C.
Che cos’è il D.U.R.C.?
Il DURC è il Documento Unico di Regolarità Contributiva e attesta, quindi, la regolarità contributiva di un’azienda verso gli enti come INPS, INAIL e Cassa Edile.
Tale documento è stato ideato al fine di reprimere il lavoro in nero e le irregolarità assicurative e contributive da parte dei datori di lavoro.
Il Durc attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali ed alle Casse edili.
Il Durc viene emesso entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta. Questo documento viene fornito online da INAIL e INPS con un’unica interrogazione e in tempo reale semplicemente inserendo il codice fiscale dell’azienda.
Quando e a cosa serve?
Il D.U.R.C. è obbligatorio nei seguenti casi:
- per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Lgs n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l’aggiudicazione dell’appalto;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
- Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
- Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori;
- Per il rilascio dell’ attestazione SOA;
- Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;
- Per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
Il D.U.R.C. è ritenuto un documento molto importante perchè è l’unica certificazione che certifica la regolarità nei versamenti dei contributi presso gli stessi istituti.
Attesta che il titolare della partita IVA sia in regola sia con i pagamenti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, con le eventuali assicurazioni obbligatorie per la mansione specifica e anche con il pagamento dei contributi imposti dall’INPS.
Il D.U.R.C. è uno strumento di certificazione ufficiale della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice di appalti pubblici e appalti privati in edilizia. In sostituzione non sono valide auto-dichiarazioni del legale rappresentante della ditta, la presentazione della copia degli avvenuti pagamenti contributivi, la ricevuta dello Sportello Unico Previdenziale attestante la richiesta D.U.R.C.
Il concetto di non autocertificabilità del D.U.R.C. è stato ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare N°12/2012.
Chi può richiederlo?
AZIENDE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
SOCIETÀ ORGANISMI
DI ATTESTAZIONE
D.U.R.C. può essere richiesto esclusivamente per via telematica e solo se in possesso delle necessarie utenze.
I soggetti abilitati alla richiesta sono:
1) Le aziende, anche attraverso un intermediario qualificato ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/79 (consulenti del lavoro, professionisti equiparati, ecc.) se in possesso della specifica utenza rilasciata da INPS e INAIL per i servizi online.
2) Le Pubbliche Amministrazioni Concedenti, le Stazioni Appaltanti aggiudicatrici tenute ad acquisire il D.U.R.C. d’ufficio se in possesso delle specifiche utenze rilasciate da qualsiasi sede Inail, Inps e Casse edili presentando l’apposito modulo di richiesta ed i relativi allegati.
3) Le SOA (Società Organismi di Attestazione), che per l’accesso devono richiedere apposite utenze rilasciate esclusivamente dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell’INAIL presentando l’apposito modulo di richiesta ed i relativi allegati.